APPROFONDIMENTO 01 · DIRITTO E TECNOLOGIA
IN BREVE
Alcune norme possono essere rappresentate, a fini didattici, attraverso una struttura condizionale: se ricorrono determinati presupposti, seguono determinate conseguenze.
Questa rappresentazione aiuta a confrontare ragionamento giuridico e procedimenti algoritmici, ma non rende il diritto interamente traducibile in regole meccaniche.
Interpretazione, qualificazione dei fatti, principi, eccezioni e contesto mantengono un ruolo che una semplice sequenza «se… allora» non esaurisce.
Molte norme possono essere rappresentate, a fini didattici, attraverso una struttura condizionale: se si verifica una determinata fattispecie, allora l’ordinamento ricollega una determinata conseguenza giuridica. Il ragionamento algoritmico, forse, non è così estraneo al giurista. Ma tra il “se” e l’“allora” esistono interpretazione, prova, qualificazione, contraddittorio e difesa. Ed è anche in quello spazio che il diritto può evolvere.
Un ragionamento che conosciamo già?
Nel Nucleo precedente abbiamo incontrato una delle strutture elementari del ragionamento algoritmico:
SE accade qualcosa
→ ALLORA esegui una determinata operazione.
In informatica possiamo incontrarla nella forma:
IF → THEN
Per un avvocato potrebbe sembrare un modo di ragionare tipicamente informatico.
Proviamo però a cambiare le parole.
SE si verifica una determinata fattispecie
→ ALLORA l’ordinamento ricollega una determinata conseguenza giuridica.
Adesso il ragionamento appare molto più familiare.
Forse il pensiero algoritmico e computazionale non è poi così lontano dal modo in cui il giurista è abituato a ragionare.
Il “se… allora” appartiene anche al diritto
Prendiamo una rappresentazione volutamente semplificata:
FATTISPECIE → CONSEGUENZA GIURIDICA
Possiamo riscriverla:
SE F → ALLORA C
Non tutte le norme possono essere ridotte a questa struttura e, soprattutto, una rappresentazione logica non esaurisce certamente il fenomeno giuridico.
Ma l’analogia è interessante.
Nel ragionamento algoritmico abbiamo incontrato condizioni, regole e conseguenze.
Nel diritto lavoriamo continuamente con presupposti, fattispecie ed effetti giuridici.
Cambia il linguaggio. Una parte della struttura logica può però presentare delle somiglianze.
Ed è proprio da questa constatazione che nasce una domanda:
Una norma può essere formalizzata attraverso un algoritmo?
La risposta è molto più complessa di un semplice sì o no.
Un esempio interessante: l’articolo 12 delle preleggi
L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale offre un esempio particolarmente interessante.
La seconda parte della disposizione può essere rappresentata, esclusivamente a fini didattici, attraverso una sequenza condizionale:
SE una controversia non può essere decisa mediante una precisa disposizione
↓
si considerano le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe
SE il caso rimane ancora dubbio
↓
si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
È importante essere precisi.
Questa rappresentazione è nostra.
L’art. 12 non afferma che l’interpretazione giuridica sia un algoritmo.
La struttura della disposizione ci permette però di comprendere perché il rapporto tra logica, matematica, calcolabilità e diritto abbia attirato l’attenzione della dottrina.
Quando diritto e matematica si incontrano
Tra gli studiosi italiani che hanno affrontato direttamente questo problema vi è Luigi Viola, autore di Interpretazione della legge con modelli matematici.
La sua elaborazione esplora la possibilità di applicare modelli matematici e ragionamento algoritmico all’interpretazione della legge, inserendosi nel più ampio dibattito sulla giurimetria, sulla calcolabilità del diritto e sulla giustizia predittiva.
Occorre però distinguere nettamente i piani.
Non stiamo affermando che sia giuridicamente o scientificamente acquisito che l’interpretazione della legge possa essere integralmente ridotta a un algoritmo.
Stiamo esaminando una proposta dottrinale la cui intuizione di fondo riteniamo meritevole di particolare attenzione, senza presentarla come acquisizione scientifica o interpretativa condivisa, perché ci consente di formulare due domande fondamentali:
Quanto del ragionamento giuridico può essere formalizzato?
E soprattutto:
Che cosa rimane fuori dalla formalizzazione?
Tra il “se” e l’“allora” accadono moltissime cose
Torniamo alla nostra formula:
SE F → ALLORA C
Sembra semplice.
Ma chi stabilisce che F si sia realmente verificato?
Nel processo il giudice non riceve necessariamente un fatto già accertato e pronto per essere inserito in una formula.
Esistono allegazioni.
Esistono prove.
Esistono ricostruzioni differenti dello stesso accadimento.
Occorre individuare le disposizioni applicabili, interpretarle, qualificare giuridicamente i fatti e stabilire se la fattispecie concreta possa essere ricondotta a quella astratta.
È il problema della sussunzione: ricondurre il caso concreto alla fattispecie generale contemplata dalla norma.
Il nostro schema diventa allora molto più interessante:
NORMA ASTRATTA
↓
INTERPRETAZIONE
↓
FATTO CONCRETO E PROVA
↓
QUALIFICAZIONE GIURIDICA
↓
CONTRADDITTORIO E ARGOMENTAZIONE
↓
SUSSUNZIONE
↓
CONSEGUENZA GIURIDICA
Ed emerge una distinzione fondamentale:
Il diritto contiene strutture formalizzabili, ma il ragionamento giuridico non coincide con quelle strutture.
Interpretare non significa soltanto leggere
Anche la giurisprudenza costituzionale mostra quanto l’operazione interpretativa possa essere più complessa della semplice esecuzione di una sequenza.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 7 del 2024, affrontando specificamente l’interpretazione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, ha considerato insieme il dato letterale, l’interpretazione sistematica, la ratio legis, il contesto complessivo e le finalità perseguite.
Non utilizziamo questa pronuncia per sostenere che la Corte abbia escluso una possibile formalizzazione del ragionamento giuridico: non è questo ciò che la sentenza afferma.
Ci interessa per una ragione diversa.
Ci mostra concretamente quanti elementi possano concorrere alla costruzione dell’interpretazione giuridica.
E soprattutto c’è il contraddittorio
Davanti al giudice non arrivano soltanto dati ai quali applicare una regola.
Arrivano ricostruzioni dei fatti.
Prove.
Interpretazioni.
Eccezioni.
Argomenti.
Tesi contrapposte.
Ed entra in scena una figura determinante:
l’avvocato.
L’avvocato sostiene perché un fatto debba essere ricostruito e qualificato in un determinato modo.
Argomenta perché una disposizione debba essere interpretata secondo una determinata lettura.
Può sostenere che un precedente sia applicabile oppure dimostrare che il caso presenti differenze tali da richiedere una soluzione diversa.
Può mettere in discussione una ricostruzione che, osservando soltanto ciò che è accaduto in passato, potrebbe apparire persino prevedibile.
Il processo non è quindi semplicemente:
INPUT → REGOLA → OUTPUT
Tra input e output esiste uno spazio nel quale operano interpretazione, prova, qualificazione, argomentazione e contraddittorio.
Ed è anche lo spazio della difesa.
L’avvocato non applica soltanto il diritto
Questo è un punto fondamentale.
L’avvocato non è soltanto colui che cerca la norma e il precedente per applicarli al caso che gli è stato affidato.
Attraverso la difesa può contribuire a mettere alla prova un’interpretazione.
Può sostenere che un precedente non sia pertinente.
Può proporre una lettura differente.
Può argomentare che un orientamento debba essere rimeditato alla luce dell’evoluzione normativa, costituzionale, europea o sociale.
Ed è anche attraverso il confronto tra queste tesi, sottoposte alla valutazione del giudice nel contraddittorio, che gli orientamenti giurisprudenziali possono evolvere.
L’avvocato non applica soltanto il diritto esistente. Attraverso la difesa, l’interpretazione e l’argomentazione può contribuire alla sua evoluzione.
Questa considerazione diventerà particolarmente importante quando parleremo di intelligenza artificiale e giustizia predittiva.
Prevedere una decisione non significa decidere
Immaginiamo un sistema capace di analizzare un numero molto elevato di decisioni precedenti.
Potrebbe individuare delle regolarità.
Potrebbe osservare che controversie caratterizzate da determinate variabili hanno ricevuto prevalentemente una certa soluzione.
Potrebbe quindi formulare una previsione.
In forma estremamente semplificata:
PRECEDENTI
↓
REGOLARITÀ
↓
PROBABILITÀ
↓
PREVISIONE
Questa informazione potrebbe essere estremamente utile anche per l’avvocato.
Ma dobbiamo mantenere distinzioni molto nette.
Una probabilità non è una norma.
Una previsione non è una decisione.
E soprattutto il diritto non procede soltanto ripetendo ciò che è già accaduto.
Il passato non deve necessariamente decidere il futuro
L’avvocato può avere precisamente il compito di sostenere che questa volta il risultato debba essere diverso.
Il caso può non essere realmente sovrapponibile ai precedenti.
La norma può essere cambiata.
Può essere mutato il quadro costituzionale o sovranazionale.
Può essersi modificato il contesto nel quale una disposizione deve essere interpretata.
Oppure può essere proprio l’argomentazione sviluppata dalla difesa a porre davanti al giudice una questione che richiede di ripensare l’orientamento precedente.
Accanto alla sequenza predittiva possiamo allora rappresentare una seconda dinamica:
PRECEDENTI
↓
NUOVO CASO
↓
DIFESA E CONTRADDITTORIO
↓
NUOVA ARGOMENTAZIONE
↓
DECISIONE
↓
POSSIBILE EVOLUZIONE DELL’ORIENTAMENTO
Ed è qui che comincia ad apparire uno dei problemi più interessanti della futura giustizia assistita dall’intelligenza artificiale.
Una domanda sul rischio di cristallizzazione
Se utilizziamo le decisioni del passato per prevedere quelle future, dobbiamo porci una domanda:
Come evitiamo che la previsione del futuro contribuisca a renderlo uguale al passato?
Non abbiamo ancora una risposta.
E soprattutto non dobbiamo trasformare questa domanda in una conclusione non dimostrata.
Quando affronteremo la giustizia predittiva dovremo verificare sulla letteratura scientifica se, attraverso quali meccanismi e in quali condizioni l’impiego di sistemi predittivi possa produrre fenomeni di feedback loop o favorire una cristallizzazione degli orientamenti.
La questione, tuttavia, ci permette già di comprendere qualcosa di importante sulla funzione dell’avvocato.
La difesa non deve necessariamente confermare ciò che statisticamente appare più probabile.
In alcuni casi il compito dell’avvocato può essere precisamente quello di dimostrare perché il caso concreto meriti una soluzione differente.
La previsione cerca la regolarità. La difesa può argomentare perché il caso concreto non debba seguirla.
E l’intelligenza artificiale?
Arriveremo progressivamente anche qui.
Alcuni sistemi contemporanei di intelligenza artificiale possono ricavare dai dati regolarità utilizzate per produrre inferenze rispetto a nuovi input.
Il rapporto fra passato, dati, regolarità e probabilità diventerà quindi importante quando studieremo machine learning, modelli linguistici e sistemi predittivi.
Ma dobbiamo evitare un’altra semplificazione:
IA ≠ semplice ripetizione del passato.
Esistono sistemi, tecniche e modalità operative differenti.
Per ora ci interessa conservare una domanda:
Che cosa accade quando utilizziamo tecnologie capaci di apprendere regolarità da ciò che è già accaduto all’interno di un sistema, come quello giuridico, che deve essere capace anche di cambiare?
È una domanda alla quale torneremo.
Il concetto fondamentale
Il ragionamento algoritmico non è completamente estraneo al giurista.
Una parte della struttura normativa può essere rappresentata attraverso relazioni condizionali che ricordano:
IF → THEN
oppure:
SE fattispecie → ALLORA conseguenza giuridica
Ma il diritto non finisce lì.
Tra il “se” della fattispecie e l’“allora” della conseguenza esistono fatto, prova, interpretazione, qualificazione, contraddittorio e argomentazione.
Ed è anche in questo spazio che opera l’avvocato.
Non soltanto applicando il diritto esistente.
Ma contribuendo, attraverso la difesa, a metterlo alla prova e, quando ve ne sono le condizioni, alla sua evoluzione.
Una domanda che ci accompagnerà
Siamo partiti da una semplice struttura:
IF X → THEN Y
e abbiamo scoperto che qualcosa di simile può essere utilizzato per rappresentare anche una struttura giuridica.
Ma abbiamo scoperto soprattutto tutto ciò che esiste tra IF e THEN.
Quando arriveremo alla giustizia predittiva e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia dovremo tornare esattamente qui.
Perché una macchina potrà aiutarci a stimare che cosa è probabile che accada.
Al diritto resterà la domanda su che cosa debba accadere.
E all’avvocato resterà una funzione essenziale:
argomentare perché, nel caso che gli è affidato, le due risposte possano anche non coincidere.
—
Fonti
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
Fonte normativa ufficiale utilizzata per la rappresentazione didattica della sequenza analogia-principi generali: consulta il testo ufficiale nella Gazzetta Ufficiale.
Corte costituzionale, sentenza 22 gennaio 2024, n. 7, ECLI:IT:COST:2024:7
Fonte giurisprudenziale ufficiale utilizzata nel suo specifico contesto per il riferimento a dato letterale, interpretazione sistematica, ratio legis, contesto e finalità: consulta la sentenza sul sito della Corte costituzionale.
Luigi Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, 2017; II edizione, Diritto Avanzato/StreetLib, 2018, ISBN 9788828377382
Riferimento dottrinale relativo alla modellizzazione matematica e al ragionamento algoritmico applicato all’interpretazione: consulta la presentazione istituzionale dell’opera su Treccani.
Luigi Viola, “Giurimetria”, Diritto on line, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2020
Fonte dottrinale utilizzata per ricostruire il dibattito sulla giurimetria e sulla calcolabilità giuridica: consulta la voce Treccani.
Treccani — Sussunzione
Fonte terminologica per la nozione di sussunzione nel linguaggio giuridico: consulta la voce Treccani.
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