IN BREVE

Dal 2 agosto 2026 l’AI Act è, come regola generale, applicabile. Ma il calendario originario è stato modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.

Per l’avvocato non esiste un divieto generale di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale. Occorre invece comprendere quale sistema viene utilizzato, per quale finalità, con quali dati e sotto quale controllo.

In Italia si aggiunge la legge n. 132/2025, che considera l’IA uno strumento di supporto alla prestazione professionale e prevede uno specifico obbligo informativo verso il cliente.

Il principio da cui partire è semplice: l’IA può assistere l’avvocato, ma il governo della prestazione resta umano.

Il 2 agosto 2026 non è un interruttore

Si potrebbe pensare che dal 2 agosto 2026 l’intero AI Act sia diventato applicabile in blocco. Non è così.

Il Regolamento (UE) 2026/1744 — il cosiddetto Digital Omnibus sull’IA — ha modificato il calendario originario.

La data generale resta il 2 agosto 2026, ma una parte importante della disciplina dei sistemi ad alto rischio è stata differita.

Per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 2, e dell’Allegato III, le sezioni 1, 2 e 3 del Capo III interessate dalla modifica si applicheranno dal 2 dicembre 2027.

Per quelli classificati ai sensi dell’art. 6, par. 1, e dell’Allegato I, la data è invece il 2 agosto 2028.

È un cambiamento importante anche per chi si occupa di diritto: continuare a utilizzare automaticamente il vecchio calendario dell’AI Act può condurre a indicare come già applicabili obblighi che non lo sono ancora.

E per l’avvocato?

Qui occorre evitare un altro equivoco.

Il fatto che l’AI Act consideri, nell’Allegato III, determinati sistemi utilizzati nell’amministrazione della giustizia non significa che qualsiasi strumento di IA impiegato da un avvocato sia automaticamente un sistema ad alto rischio.

La qualificazione dipende dal sistema, dalla sua finalità prevista e dalla concreta fattispecie normativa.

La prima domanda dello studio non dovrebbe essere: «Sto usando l’intelligenza artificiale?», ma: «Quale sistema sto utilizzando e che cosa gli sto facendo fare?»

La differenza è sostanziale. Un sistema utilizzato per riassumere un documento presenta caratteristiche diverse da un sistema collegato all’archivio dello studio e autorizzato a compiere operazioni.

AI literacy: prima di usare, bisogna capire

Un obbligo particolarmente importante per gli studi è quello relativo all’AI literacy.

L’art. 4 dell’AI Act richiede a provider e deployer di adottare misure per sostenere lo sviluppo dell’AI literacy del personale e delle altre persone che si occupano del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, dell’istruzione e della formazione, nonché del contesto di utilizzo e delle persone o dei gruppi sui quali i sistemi saranno utilizzati.

La norma precisa però un punto importante: non richiede di garantire uno specifico livello individuale di AI literacy.

Per uno studio legale il significato pratico rimane molto concreto: chi utilizza questi strumenti deve essere messo nelle condizioni di comprenderne, in modo proporzionato al ruolo e al caso d’uso, funzionamento, limiti e rischi rilevanti.

Bisogna conoscere almeno i suoi limiti: errori fattuali, allucinazioni, riferimenti inesistenti, problemi di riservatezza, trattamento dei dati e rischio di affidarsi eccessivamente a un output soltanto perché appare convincente.

L’avvocato non deve diventare un informatico. Deve però comprendere abbastanza bene lo strumento da poterlo governare.

NORMA — La legge italiana mette il professionista al centro

Il quadro europeo deve essere letto insieme alla legge 23 settembre 2025, n. 132.

Per le professioni intellettuali l’art. 13 contiene una scelta particolarmente significativa: l’utilizzo dei sistemi di IA deve essere finalizzato alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.

La stessa disposizione impone inoltre che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Per l’avvocato ne deriva una linea molto netta: l’IA può assistere nella ricerca, nell’analisi, nell’organizzazione e nella redazione; non trasferisce alla macchina la responsabilità della prestazione professionale.

La strategia, la verifica delle fonti, la valutazione giuridica e la decisione finale rimangono del professionista.

NORMA — Articolo 50: usare l’AI non significa dover etichettare tutto

Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 AI Act.

Su questo punto è facile cadere in una semplificazione: «Se ho utilizzato l’AI devo dichiararlo sul documento». Non è questa la regola.

L’art. 50 disciplina fattispecie determinate: tra queste, l’interazione diretta con sistemi di IA, determinati contenuti sintetici, deepfake, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica e specifiche pubblicazioni testuali generate o manipolate dall’IA.

Per i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico assume particolare rilievo anche l’esistenza di revisione umana o controllo editoriale e l’assunzione della responsabilità editoriale.

La Commissione europea ha pubblicato specifici orientamenti sull’art. 50 proprio per chiarire l’ambito di questi obblighi.

Uso dell’IA non significa automaticamente obbligo generale di etichettare ogni testo come generato dall’IA. Occorre verificare la fattispecie concreta.

INTERPRETAZIONE — Informare il cliente è un’altra cosa

Qui bisogna tenere separati due piani.

L’art. 50 AI Act disciplina specifici obblighi di trasparenza relativi a sistemi e contenuti.

L’art. 13 della legge italiana n. 132/2025 riguarda invece il rapporto tra professionista e cliente e prevede la comunicazione delle informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati nella prestazione.

Un avvocato potrebbe quindi non essere soggetto, in una determinata situazione, a un obbligo pubblico di etichettatura ai sensi dell’art. 50 e dover comunque considerare l’obbligo informativo previsto dalla normativa italiana nei confronti del cliente.

Trasparenza dell’AI Act e informazione professionale non sono sinonimi.

NORMA — L’AI Act non sostituisce il GDPR

Quando un sistema di IA tratta dati personali, il GDPR continua ad applicarsi.

Per lo studio significa verificare, secondo il caso concreto, finalità, base giuridica, minimizzazione, conservazione, sicurezza, rapporti con il provider e gli eventuali responsabili, trasferimenti verso Paesi terzi e necessità di una valutazione d’impatto.

Ma per un avvocato c’è qualcosa in più. Nei sistemi possono transitare strategie difensive, corrispondenza riservata, documenti processuali e informazioni coperte dal segreto professionale.

Per questo chiedere semplicemente «Il prodotto è conforme al GDPR?» non basta. La domanda corretta è: «Possiamo utilizzare questo prodotto, in questa configurazione, sui dati che intendiamo trattare?»

BEST PRACTICE — Una piccola governance vale più di cento divieti

Uno studio non ha necessariamente bisogno di costruire una burocrazia complessa intorno all’IA. Ha però bisogno di alcune regole chiare.

  • Quali strumenti sono autorizzati?
  • Per quali attività?
  • Quali dati possono essere inseriti?
  • Chi verifica gli output?
  • Che cosa deve essere controllato prima di utilizzare una risposta in un atto?
  • Se utilizziamo agenti AI, quali azioni possono compiere senza autorizzazione?

Il principio diventa ancora più importante quando il sistema non si limita a produrre testo, ma può utilizzare strumenti o compiere operazioni.

Autonomia tecnica non significa autonomia professionale.

DA MONITORARE — Il quadro continuerà a cambiare

Il 2 agosto 2026 non chiude il percorso dell’AI Act.

Il Digital Omnibus ha differito parti rilevanti della disciplina dei sistemi ad alto rischio e continueranno a svilupparsi orientamenti, standard, prassi delle autorità e applicazioni concrete.

Per questo HUMAIURIS indicherà sempre la data dell’ultima verifica normativa e distinguerà ciò che è già diritto vigente da ciò che costituisce interpretazione, best practice o sviluppo da monitorare.

Cosa significa, in concreto, per lo studio?

Prima di adottare un sistema di IA dovremmo riuscire a rispondere almeno a queste domande:

Queste domande costituiscono un primo orientamento: la verifica operativa viene sviluppata nelle schede del Lab di HUMAIURIS.

  • Che cosa fa?
  • Perché vogliamo utilizzarlo?
  • Quali dati riceve?
  • A quali informazioni può accedere?
  • Può utilizzare altri strumenti?
  • Può compiere azioni?
  • Come controlliamo il risultato?
  • Chi assume la decisione finale?

L’ultima risposta non cambia: l’avvocato.

L’intelligenza artificiale può rendere il lavoro più rapido e organizzato. Può diventare un assistente estremamente potente. Ma la qualità della prestazione professionale continua a dipendere dalla capacità dell’avvocato di comprenderla, verificarla e governarla.

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Fonti istituzionali

Ultima verifica normativa: 23 agosto 2026. Le indicazioni qualificate come best practice hanno natura organizzativa e non costituiscono automaticamente obblighi normativi. Il quadro regolatorio dell’intelligenza artificiale è in evoluzione e deve essere verificato rispetto alla fattispecie concreta.