MAGAZINE 04

IN BREVE

Il 2 agosto 2026 è una tappa decisiva dell’AI Act, ma non rende applicabili indistintamente tutte le sue disposizioni. Occorre distinguere vigenza della norma, applicabilità del singolo obbligo ed effettiva possibilità di enforcement. La Commissione europea ha chiarito la ripartizione delle competenze tra AI Office, autorità nazionali competenti ed European Data Protection Supervisor e il calendario dei diversi blocchi normativi. Per l’avvocato non basta quindi chiedersi se l’AI Act sia entrato in vigore: bisogna identificare il sistema utilizzato, la disposizione pertinente, il momento dal quale produce obblighi e l’autorità che può farli rispettare. La conformità comincia dalla corretta qualificazione dello strumento e del ruolo assunto nella catena dell’IA.

Dal calendario normativo all’enforcement

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è in vigore dal 2024, ma prevede un’applicazione progressiva, poi modificata dal Regolamento (UE) 2026/1744. È quindi inesatta l’equazione:

norma in vigore = obbligo già applicabile = obbligo già sanzionabile.

I tre piani sono distinti. Dal 2 agosto 2026 l’AI Office e le autorità nazionali esercitano i poteri di enforcement sulle disposizioni già applicabili; per le altre, tali poteri opereranno quando diventeranno applicabili. Questa distinzione è il primo controllo da compiere prima di attribuire conseguenze giuridiche a una regola dell’AI Act.

Che cosa è già sottoposto a enforcement

Dal 2 agosto 2026 il quadro operativo comprende, tra l’altro, le pratiche vietate già applicabili, gli obblighi relativi ai modelli di IA per finalità generali (GPAI) e specifici obblighi di trasparenza dell’articolo 50. Vi rientrano, nei casi previsti, l’informazione all’utente che interagisce con un sistema di IA, l’etichettatura dei deepfake e la marcatura leggibile meccanicamente dei contenuti sintetici o manipolati.

Non esiste però un dovere generalizzato dell’avvocato di dichiarare ogni impiego dell’IA. L’obbligo dipende dalla fattispecie, dal tipo di sistema, dal contenuto e dal ruolo concreto dell’operatore. Usare un modello linguistico per esplorare argomenti, riassumere materiale, organizzare una scaletta o preparare una bozza non determina automaticamente l’applicazione dell’articolo 50.

Chi controlla

L’AI Act non affida l’enforcement a un’unica autorità europea. L’AI Office esercita competenze sui provider di modelli GPAI, compresi quelli con rischio sistemico, su determinati sistemi sviluppati dal medesimo provider o gruppo del modello sottostante e sui sistemi integrati nelle piattaforme e nei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Può chiedere informazioni, accedere ai modelli per valutarli, imporre misure e, nei casi previsti, limitare la disponibilità pubblica; per determinati sistemi può inoltre svolgere interviste e ispezioni.

Le autorità nazionali competenti controllano gli altri sistemi di IA, secondo la ripartizione prevista dal Regolamento e dagli ordinamenti nazionali. L’EDPB, il Garante europeo della protezione dei dati, vigila invece sui sistemi utilizzati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. La verifica di conformità richiede quindi anche di ricostruire la catena degli attori e individuare l’autorità competente.

I poteri non sono soltanto teorici. Il quadro europeo comprende richieste di informazioni, valutazioni dei modelli, misure correttive e poteri sanzionatori. La Commissione ha inoltre predisposto strumenti per segnalazioni e reclami, compreso un canale destinato ai downstream provider che incorporano modelli GPAI altrui. L’enforcement trasforma così la conformità da tema prevalentemente programmatico a processo verificabile: documentazione, cooperazione con l’autorità e capacità di dimostrare le scelte diventano elementi operativi.

La timeline che oggi conta davvero

AI Act 2026–2028

2 agosto 2026

Enforcement delle disposizioni applicabili, comprese pratiche vietate, GPAI e obblighi di trasparenza pertinenti.

2 dicembre 2026

Applicazione delle ulteriori proibizioni relative ai materiali intimi non consensuali e agli abusi sessuali su minori.

2 dicembre 2027

Applicazione delle regole sui sistemi high-risk elencati nell’Allegato III.

2 agosto 2028

Applicazione delle regole sui sistemi high-risk incorporati nei prodotti regolamentati.

E la giustizia?

L’Allegato III qualifica come high-risk i sistemi destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assisterla nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, oltre agli impieghi analoghi nella risoluzione alternativa delle controversie.

Questo non significa che ogni software di IA impiegato da un avvocato sia high-risk. La classificazione dipende dalla finalità prevista e dalla riconducibilità alla fattispecie normativa. Occorre distinguere l’IA utilizzata dal professionista per supportare la propria attività dai sistemi destinati all’amministrazione della giustizia: la vicinanza al processo non basta, da sola, a trasformare qualsiasi strumento professionale in sistema ad alto rischio.

La qualificazione deve quindi partire dalla finalità d’uso dichiarata dal provider e dalla funzione effettivamente svolta. Un medesimo modello può essere integrato in sistemi diversi, ma la presenza del modello non trasferisce automaticamente a ogni impiego la classificazione del sistema in cui viene incorporato.

Che cosa cambia oggi nello studio legale

L’avvocato non deve diventare il responsabile della conformità del provider, ma deve comprendere la posizione giuridica dello strumento che introduce nello studio. Prima dell’uso sono essenziali almeno cinque controlli:

  1. quale funzione svolge il sistema e chi lo fornisce;
  2. quali dati vengono trasmessi, conservati o riutilizzati;
  3. quale ruolo assume lo studio nella catena dell’IA;
  4. quali obblighi di trasparenza e verifica professionale sono pertinenti;
  5. se lo strumento può compiere azioni esterne e con quali limiti.

Non tutti questi controlli discendono esclusivamente dall’AI Act. Alcuni appartengono anche a GDPR, segreto professionale, sicurezza, organizzazione e diligenza.

Human governance e responsabilità professionale

L’IA può assistere nella ricerca, comparazione, classificazione, sintesi, strutturazione e preparazione di bozze. Gli agenti AI possono inoltre utilizzare strumenti ed eseguire sequenze di azioni. Ma autonomia tecnica non significa autonomia professionale.

OUTPUT DELL’IA → VERIFICA PROFESSIONALE → DECISIONE UMANA → RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO

La domanda non è soltanto «posso usare questo strumento?», ma quali attività possano essergli affidate mantenendo effettivamente il governo della prestazione. È questo il nucleo dell’approccio antropocentrico di HUMAIURIS.

Norma, interpretazione e best practice

NORMA. Il calendario dell’AI Act determina progressivamente quali disposizioni siano applicabili e quando possa operare il relativo enforcement.

INTERPRETAZIONE. Trasparenza e classificazione high-risk non derivano automaticamente da qualsiasi uso dell’IA: occorre qualificare sistema, finalità, ruolo dell’operatore e fattispecie.

BEST PRACTICE. Lo studio dovrebbe censire gli strumenti utilizzati e documentarne finalità, provider, dati trattati, verifica dell’output e supervisione umana.

DA MONITORARE. Restano da seguire l’attuazione italiana, le competenze nazionali, la disciplina sanzionatoria, le prassi del Garante, gli orientamenti deontologici e le prime controversie professionali.

Il punto

Il 2 agosto 2026 ha cambiato il modo di leggere l’AI Act. Per una parte crescente della disciplina non basta più domandare quando entrerà in applicazione: occorre verificare se la specifica disposizione riguardi il sistema utilizzato, quale obbligo produca e chi possa farla rispettare.

È il passaggio dalla conoscenza della normativa alla AI governance. Per l’avvocatura significa utilizzare l’intelligenza artificiale senza delegarle la funzione professionale, mantenendo conoscenza dello strumento, controllo dell’output e responsabilità della decisione. L’adempimento non può essere separato dall’organizzazione concreta del lavoro e dalla capacità del professionista di governare il rischio.

Continua il percorso

Fonti istituzionali essenziali