MAGAZINE 03
Art. 50 AI Act, contenuti generati dall’IA, deepfake e professione forense. Quando occorre dichiarare l’intervento dell’intelligenza artificiale e quando, invece, non esiste un obbligo generalizzato di disclosure.
IN BREVE
Dal 2 agosto 2026 trova applicazione l’articolo 50 dell’AI Act, che introduce specifici obblighi di trasparenza per provider e deployer di determinati sistemi di intelligenza artificiale.
La regola richiede però una prima precisazione temporale: per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, limitatamente all’obbligo di marcatura e rilevabilità dei contenuti generati o manipolati artificialmente previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, opera un regime transitorio che conduce al 2 dicembre 2026. Non si tratta, quindi, di un rinvio generale dell’articolo 50.
La formula “trasparenza dell’intelligenza artificiale” può inoltre risultare fuorviante se trasformata in una regola troppo semplice.
Utilizzare l’intelligenza artificiale non significa automaticamente dover dichiarare pubblicamente che è stata utilizzata.
L’articolo 50 disciplina fattispecie differenti, attribuisce obblighi differenti a soggetti differenti e prevede eccezioni o modulazioni che devono essere verificate nel caso concreto.
La domanda corretta diventa:
chi → utilizza o fornisce cosa → per quale contenuto → verso chi → per quale finalità → quale disposizione dell’art. 50 → quale eventuale eccezione → quale obbligo di trasparenza.
Per l’avvocato esiste poi un secondo livello.
Accanto all’AI Act opera infatti l’articolo 13 della legge italiana n. 132/2025, che disciplina specificamente l’impiego dei sistemi di IA nelle professioni intellettuali.
Sono due piani giuridici che dialogano, ma non devono essere confusi.
La trasparenza dell’IA non è un obbligo unico
La frase:
“Se utilizzo l’IA devo dichiararlo”
non costituisce una corretta rappresentazione dell’articolo 50.
La disposizione costruisce invece un sistema articolato.
Art. 50 AI Act — mappa delle fattispecie
FATTISPECIE DIFFERENTI
Interazione diretta con persone fisiche
Contenuti sintetici generati o manipolati
Riconoscimento delle emozioni / categorizzazione biometrica
Deepfake
Testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico
SOGGETTI DIFFERENTI → OBBLIGHI DIFFERENTI
La distinzione non è meramente teorica. Determina chi sia obbligato, che cosa debba fare e in quale momento.
Prima distinzione: provider e deployer
L’articolo 3 dell’AI Act distingue anzitutto il fornitore (provider) dal deployer.
Il provider è, secondo la definizione normativa, il soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema o modello di IA e, ricorrendo gli altri elementi della definizione, lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema con il proprio nome o marchio.
Il deployer è invece il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo l’impiego nell’ambito di un’attività personale non professionale.
Il controllo incrociato sulla disposizione vigente conferma questa distinzione.
Per comprendere l’articolo 50 dobbiamo quindi evitare di parlare genericamente di “chi usa l’IA”.
Quando una persona interagisce con un sistema di IA
L’articolo 50, paragrafo 1, riguarda i provider di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche.
Il sistema deve essere progettato e sviluppato affinché la persona interessata sia informata di stare interagendo con un sistema di IA.
La norma contempla tuttavia il caso nel quale tale circostanza risulti già evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, considerate le circostanze e il contesto.
Le Guidelines della Commissione approfondiscono ulteriormente questa fattispecie e precisano che l’obbligo riguarda una vera interazione diretta tra sistema e persona, distinguendola, ad esempio, da sistemi che operano esclusivamente in background.
La trasparenza viene quindi valutata anche attraverso la concreta esperienza della persona esposta al sistema.
Contenuti generati dall’IA: che cosa deve fare il provider?
Il secondo livello riguarda i sistemi che generano contenuti sintetici.
L’articolo 50, paragrafo 2, pone obblighi in capo ai provider di sistemi di IA, compresi quelli per finalità generali, che generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testo.
La disposizione richiede che gli output siano marcati in formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente, nei termini e con i limiti stabiliti dalla norma.
Qui emerge una distinzione essenziale:
MARCATURA TECNICA DELL’OUTPUT
non equivale necessariamente a
ETICHETTA VISIBILE ALL’UTENTE.
Sono strumenti di trasparenza differenti.
E proprio rispetto all’articolo 50(2) occorre ricordare il regime transitorio: per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, la Commissione chiarisce che l’obbligo in questione deve essere rispettato dal 2 dicembre 2026.
Editing standard: non ogni intervento dell’IA fa scattare la marcatura
L’articolo 50(2) contiene già un’importante delimitazione.
L’obbligo non trova applicazione, ricorrendone i presupposti, quando i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l’editing standard oppure non modificano sostanzialmente i dati di input forniti dal deployer o la loro semantica.
Le Guidelines forniscono esempi e criteri per comprendere ciò che può essere ricondotto allo standard editing e ciò che invece lo supera.
Questo costituisce un altro motivo per cui la formula:
“c’è stata IA → deve esserci marcatura”
è giuridicamente insufficiente.
Occorre prima qualificare che cosa abbia fatto concretamente il sistema.
Il deepfake
L’articolo 3, punto 60, contiene una specifica definizione di deepfake.
La norma prende in considerazione immagini o contenuti audio o video generati o manipolati dall’IA che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che possono apparire falsamente autentici o veritieri.
L’articolo 50(4) pone quindi un obbligo di disclosure in capo al deployer.
Ma anche qui il legislatore evita una disciplina completamente indifferenziata.
Quando il contenuto appartiene a un’opera o programma manifestamente artistico, creativo, satirico, fittizio o analogo, l’obbligo viene modulato affinché la disclosure non comprometta l’esposizione o il godimento dell’opera.
Le Guidelines approfondiscono ulteriormente i criteri attraverso i quali stabilire se un contenuto rientri effettivamente nella nozione di deepfake.
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica
Un’altra fattispecie autonoma è disciplinata dall’articolo 50(3).
Qui l’obbligo grava sui deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, che devono informare le persone fisiche esposte al funzionamento del sistema, salve le specifiche eccezioni previste.
La disposizione contiene inoltre un raccordo espresso con la disciplina europea sulla protezione dei dati.
È un esempio molto chiaro di come:
AI ACT
e
PROTEZIONE DEI DATI
possano applicarsi contemporaneamente allo stesso trattamento tecnologico.
Il caso più interessante: testi su questioni di interesse pubblico
Per HUMAIURIS assume particolare interesse l’ultima parte dell’articolo 50(4).
La disposizione riguarda il deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
Ricorrendo questi presupposti, deve essere resa nota l’origine artificiale del testo.
La norma contempla però una specifica eccezione quando:
il contenuto generato dall’IA è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale
e
una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Qui occorre però introdurre una precisazione fondamentale.
Revisione umana non significa controllo formale
Le Guidelines definitive e le FAQ della Commissione consentono oggi di precisare meglio il significato di questa eccezione.
La human review implica un esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone dotate delle conoscenze e del giudizio professionale pertinenti alla materia.
L’editorial control implica invece un controllo effettivo sul contenuto, con capacità di approvarlo, modificarlo o respingerlo sulla base di ragioni sostanziali.
E la responsabilità editoriale implica l’assunzione della responsabilità giuridica finale della pubblicazione.
La Commissione chiarisce soprattutto ciò che non basta:
controlli superficiali
controlli esclusivamente formali
controlli meramente procedurali
non equivalgono automaticamente a revisione umana o controllo editoriale.
La semplice correzione grammaticale o ortografica costituisce l’esempio più intuitivo.
Questo passaggio modifica significativamente la prospettiva.
Non basta che “un essere umano abbia guardato il testo”.
Deve esserci un controllo sostanziale.
Quindi ogni testo scritto con ChatGPT deve essere dichiarato?
No.
Non esiste una regola generale formulabile in questi termini.
Occorre verificare la fattispecie concreta.
Il percorso corretto è:
Uso dell’IA ≠ disclosure automatica
USO DELL’IA ≠ DISCLOSURE AUTOMATICA
1. USO IA
2. FATTISPECIE ART. 50?
3. SOGGETTO OBBLIGATO?
4. CONTENUTO / DESTINAZIONE RILEVANTI?
5. ECCEZIONE O MODULAZIONE?
6. EVENTUALE DISCLOSURE
Prima si qualifica la fattispecie; soltanto dopo si individua l’eventuale obbligo.
E se l’avvocato utilizza l’IA per scrivere un atto?
Questa domanda merita particolare cautela.
Immaginiamo che un avvocato utilizzi un sistema generativo per organizzare una scaletta, analizzare documenti, individuare possibili argomentazioni, migliorare linguisticamente un passaggio o predisporre una prima bozza.
Dal solo fatto materiale dell’utilizzo dell’IA non può essere ricavato un universale obbligo, fondato sull’articolo 50, di apporre sull’atto giudiziario una formula del tipo:
“Documento redatto mediante intelligenza artificiale.”
La prima operazione giuridica non consiste infatti nel domandarsi se il professionista abbia effettuato una revisione umana.
Occorre prima verificare se quella specifica utilizzazione e quel contenuto ricadano nella fattispecie disciplinata dall’articolo 50.
Solo successivamente assumono rilievo eventuali eccezioni e condizioni.
Questo ordine logico è essenziale.
AMBITO DELLA NORMA ↓ ↓ ↓ PRESUPPOSTI ↓ ↓ ↓ SOGGETTO OBBLIGATO ↓ ↓ ↓ EVENTUALE ECCEZIONE ↓ ↓ ↓ ADEMPIMENTO.
Non il contrario.
L’avvocato deve comunque controllare realmente l’output
Il fatto che non esista un obbligo generalizzato di disclosure ex articolo 50 non significa che un controllo superficiale dell’output sia sufficiente sul piano professionale.
Il governo umano della prestazione richiede qualcosa di diverso dal semplice “leggere rapidamente” una risposta generata.
Nel lavoro giuridico significa, a seconda del caso:
controllare le fonti ↓ ↓ ↓ verificare le norme ↓ ↓ ↓ verificare la giurisprudenza ↓ ↓ ↓ controllare i fatti ↓ ↓ ↓ valutare l’argomentazione ↓ ↓ ↓ modificare o respingere l’output ↓ ↓ ↓ assumere personalmente la decisione professionale.
L’IA può contribuire al processo di lavoro.
Non trasferisce su di sé la responsabilità dell’avvocato.
Art. 50 AI Act e art. 13 della legge italiana: due obblighi diversi
Ed è qui che emerge uno dei punti più importanti.
L’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.
Il secondo comma stabilisce inoltre che, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista sono comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Art. 50 AI Act ≠ art. 13 legge n. 132/2025
ART. 50 AI ACT
trasparenza nelle specifiche fattispecie disciplinate dal Regolamento
≠
ART. 13 LEGGE N. 132/2025
disciplina dell’utilizzo dei sistemi di IA nelle professioni intellettuali e informazione al destinatario della prestazione.
Assenza di un obbligo di disclosure ex art. 50 non significa automaticamente assenza di obblighi informativi del professionista.
Sono domande giuridiche differenti.
Informare il cliente non significa trasferire la responsabilità
L’articolo 1 della legge n. 132/2025 colloca espressamente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in una dimensione antropocentrica.
L’articolo 3 richiama, tra gli altri, trasparenza, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza e accuratezza e tutela autonomia e potere decisionale umano, prevedendo sorveglianza e intervento umano.
L’articolo 13 porta questi principi all’interno delle professioni intellettuali.
Il modello diventa:
IA COME STRUMENTO ↓ ↓ ↓ PREVALENZA DEL LAVORO INTELLETTUALE ↓ ↓ ↓ CONTROLLO E DECISIONE DEL PROFESSIONISTA ↓ ↓ ↓ RESPONSABILITÀ ↓ ↓ ↓ INFORMAZIONE AL DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE.
L’intelligenza artificiale assiste il professionista.
Non diventa il professionista.
Un terzo livello: GDPR, riservatezza e segreto professionale
L’articolo 50 non esaurisce gli obblighi dell’avvocato.
Quando l’impiego dello strumento comporta un trattamento di dati personali, occorre verificare autonomamente la disciplina applicabile.
Il principio metodologico è:
AI ACT COMPLIANT
≠
AUTOMATICAMENTE GDPR COMPLIANT.
Per uno studio legale assume poi particolare importanza la tutela della riservatezza e delle informazioni apprese nell’esercizio dell’attività professionale.
Prima di utilizzare dati del cliente all’interno di un sistema di IA diventa quindi necessario conoscere, secondo il caso concreto:
quali dati → quale provider → quale finalità → quale trattamento → quale conservazione → quale eventuale riutilizzo → quali destinatari → quali garanzie.
La trasparenza del contenuto costituisce soltanto una parte della governance dell’IA nello studio.
Norma, Guidelines, Code e Icons: non sono la stessa cosa
Il quadro dell’articolo 50 è oggi accompagnato da diversi strumenti.
Ed è importante collocarli correttamente.
Norma, Guidelines, Code e Icons
AI ACT → fonte normativa.
GUIDELINES DELLA COMMISSIONE → orientamento istituzionale destinato a chiarire l’applicazione degli obblighi.
CODE OF PRACTICE ON TRANSPARENCY OF AI-GENERATED CONTENT → strumento volontario di compliance.
EU ICONS → strumento visuale utilizzabile per facilitare determinate forme di etichettatura.
VOLONTARIO non significa IRRILEVANTE, ma nemmeno OBBLIGATORIO.
Prima chiedersi “se”, poi chiedersi “come”
Anche rispetto alle EU Icons dobbiamo rispettare un ordine logico.
La prima domanda non è:
“Quale icona devo mettere?”
La prima domanda è:
“Esiste, nel mio caso, un obbligo di disclosure?”
Solo dopo aver risposto affermativamente possiamo affrontare:
come → dove → quando → con quale modalità
realizzare la trasparenza richiesta.
È un metodo che evita di trasformare uno strumento tecnico in una fonte dell’obbligo.
Una checklist per l’avvocato
Di fronte all’impiego di un sistema di IA, la domanda “devo dichiararlo?” dovrebbe quindi essere scomposta:
- quale sistema sto utilizzando?
- quale funzione svolge?
- quale ruolo assumo rispetto al sistema?
- quale contenuto viene prodotto o modificato?
- qual è la destinazione del contenuto?
- ricorre una fattispecie dell’articolo 50?
- chi è il soggetto obbligato?
- esiste un’eccezione o una modulazione?
- se rilevante, la revisione umana è sostanziale oppure soltanto formale?
- chi assume la responsabilità editoriale?
- opera separatamente l’articolo 13 della legge n. 132/2025?
- sono coinvolti dati personali, riservatezza o segreto professionale?
Questa è la domanda giuridica completa.
Attenzione
Esistono almeno tre piani differenti:
TRASPARENZA DEL SISTEMA
TRASPARENZA DEL CONTENUTO
TRASPARENZA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.
Possono intersecarsi.
Non sono sinonimi.
E anche la presenza di un essere umano nel processo non risolve automaticamente il problema:
HUMAN IN THE LOOP
non equivale necessariamente a
REVISIONE UMANA SOSTANZIALE.
Il concetto fondamentale
L’articolo 50 non impone indiscriminatamente di apporre un’etichetta “creato con IA” su tutto ciò che abbia ricevuto un contributo dell’intelligenza artificiale. Costruisce invece un sistema di obblighi specifici.
Per applicarlo occorre comprendere: CHI ↓ FA COSA ↓ CON QUALE SISTEMA ↓ SU QUALE CONTENUTO ↓ PER QUALE DESTINAZIONE ↓ CON QUALE CONTROLLO UMANO ↓ SOTTO QUALE RESPONSABILITÀ.
Per l’avvocato il percorso prosegue: CONOSCERE LO STRUMENTO ↓ COMPRENDERNE I LIMITI ↓ VERIFICARE SOSTANZIALMENTE L’OUTPUT ↓ PROTEGGERE DATI E RISERVATEZZA ↓ INFORMARE QUANDO RICHIESTO ↓ MANTENERE IL GOVERNO DELLA PRESTAZIONE ↓ ASSUMERSENE LA RESPONSABILITÀ.
L’intelligenza artificiale può partecipare al processo di lavoro. La responsabilità professionale rimane umana.
Continua il percorso
Per capire la tecnologia
AI SPIEGATA SEMPLICE 07 — Training e inferenza.
AI SPIEGATA SEMPLICE 08 — Che cos’è un modello.
AI SPIEGATA SEMPLICE 09 — Parametri e pesi.
AI SPIEGATA SEMPLICE 10 — Probabilità e previsione.
Per approfondire il quadro normativo
MAGAZINE 02 — Modello, sistema e GPAI nell’AI Act.
Approfondimento tecnico collegato
AI SPIEGATA SEMPLICE 11 — Token. Come il linguaggio diventa qualcosa che il modello può elaborare.
Fonti istituzionali per la pubblicazione
La fonte primaria rimane il testo consolidato vigente dell’AI Act su EUR-Lex.
Regolamento (UE) 2026/1744 — modifica dell’articolo 50, paragrafo 7
Commissione europea — Guidelines definitive sugli obblighi di trasparenza dell’art. 50
Commissione europea — FAQ ufficiali sull’art. 50, revisione umana e regime transitorio
AI Act — testo consolidato EUR-Lex
Commissione europea — Code of Practice on transparency of AI-generated content
Per la disciplina nazionale è utilizzata la fonte ufficiale della legge n. 132/2025, in particolare gli articoli 1, 3 e 13.