Perché l’avvocato che utilizza l’intelligenza artificiale è normalmente un deployer

IN BREVE

Nell’AI Act il provider sviluppa un sistema di IA o lo immette sul mercato con il proprio nome, mentre il deployer lo utilizza sotto la propria autorità.

L’avvocato che usa un servizio già disponibile è normalmente un deployer, ma il ruolo può cambiare se lo studio costruisce, modifica sostanzialmente o presenta come proprio un sistema.

La qualificazione è funzionale e determina obblighi differenti: prima di individuare le regole applicabili occorre capire chi fa cosa lungo la catena del sistema.

Un avvocato apre un servizio di intelligenza artificiale generativa.

Carica un contratto e chiede di individuare alcune clausole critiche.

Poi utilizza il risultato come supporto per la propria analisi.

Chi è, giuridicamente, quell’avvocato?

Un utente? Un cliente del servizio? Un consumatore? Un utilizzatore?

Nel linguaggio quotidiano possiamo usare tutte queste espressioni.

L’AI Act, però, utilizza una categoria precisa:

deployer.

Capire questa parola è fondamentale perché l’AI Act non distribuisce gli obblighi chiedendosi genericamente «chi usa l’intelligenza artificiale».

Prima identifica il ruolo occupato da ciascun soggetto nella catena dell’IA.

E solo dopo stabilisce quali regole si applicano.

Provider e deployer non sono sinonimi

Partiamo dalle definizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689.

Il provider, nella versione italiana dell’AI Act “fornitore”, è il soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e, ricorrendo gli altri elementi della definizione, lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema con il proprio nome o marchio.

Il deployer è invece il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo il caso dell’utilizzazione nell’ambito di un’attività personale non professionale.

La prima mappa è quindi:

PROVIDER sviluppa o fa sviluppare ↓ immette sul mercato / mette in servizio alle condizioni previste dalla norma

DEPLOYER utilizza il sistema ↓ sotto la propria autorità

Il testo consolidato vigente dell’AI Act conferma che il Regolamento si applica espressamente anche ai deployer stabiliti o situati nell’Unione.

La differenza non è terminologica.

È una differenza di posizione nella catena regolatoria.

L’avvocato che usa ChatGPT o un altro sistema è un deployer?

Normalmente, nell’ambito dell’attività professionale, sì, purché ricorrano gli elementi della definizione normativa.

Immaginiamo che l’avvocato utilizzi un sistema generativo per:

riassumere un documento;

organizzare una cronologia;

confrontare clausole;

predisporre una scaletta;

cercare possibili controargomentazioni;

elaborare una prima bozza che sarà poi verificata.

L’avvocato non ha sviluppato quel sistema.

Non lo sta immettendo sul mercato.

Lo sta utilizzando professionalmente sotto la propria autorità.

Questo è il paradigma del deployer.

La distinzione può essere rappresentata in modo molto semplice:

PROVIDER → FORNISCE IL SISTEMA

DEPLOYER → UTILIZZA IL SISTEMA

Naturalmente la qualificazione deve sempre essere verificata sul caso concreto: l’AI Act attribuisce ruoli sulla base di ciò che un soggetto effettivamente fa, non semplicemente dell’etichetta che gli viene attribuita in un contratto commerciale.

“Utente” e “deployer” non sono esattamente la stessa cosa

Qui conviene fermarsi.

Quando diciamo che una persona è “utente” di un servizio stiamo utilizzando un termine molto ampio.

Il deployer è invece una categoria normativa.

L’AI Act esclude espressamente dagli obblighi dei deployer le persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività puramente personale e non professionale.

Se chiedo a un sistema di suggerirmi come organizzare una cena a casa, siamo sul piano personale.

Se utilizzo lo stesso sistema per analizzare documenti del cliente nell’esercizio della professione forense, il contesto cambia.

La regola da ricordare è quindi:

USO PERSONALE NON PROFESSIONALE ≠ normalmente deployer sottoposto agli obblighi dell’AI Act

USO PROFESSIONALE SOTTO LA PROPRIA AUTORITÀ → possibile qualificazione come deployer

Per l’avvocato questa distinzione è particolarmente importante perché la legge italiana n. 132/2025 disciplina espressamente l’utilizzo dei sistemi di IA nell’esercizio delle professioni intellettuali.

La legge italiana aggiunge un secondo livello

L’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 stabilisce due regole essenziali.

L’IA può essere utilizzata nelle professioni intellettuali per attività strumentali e di supporto, mantenendo la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.

Inoltre, per tutelare il rapporto fiduciario, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista devono essere comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Ci troviamo quindi di fronte a due piani distinti:

AI ACT ↓ qualifica il ruolo dell’avvocato nella catena dell’IA

LEGGE ITALIANA N. 132/2025 ↓ disciplina l’impiego dell’IA nell’attività professionale

Essere deployer, quindi, non esaurisce la disciplina applicabile all’avvocato.

È soltanto il primo passo.

Essere deployer non significa avere sempre gli stessi obblighi

Prima di attribuire un ruolo
  1. Sistema e attivitàIdentificare che cosa viene sviluppato, offerto o utilizzato.
  2. SoggettiIndividuare chi interviene nella catena del valore.
  3. Ruolo concretoValutare provider e deployer rispetto all’attività effettiva.
  4. Regole pertinentiEsaminare rischio, obblighi ed eventuali mutamenti del ruolo sulle fonti indicate nel testo.

Il ruolo non dipende soltanto dal nome commerciale del prodotto. Questo schema non sostituisce l’analisi giuridica.

Questo è probabilmente il punto più importante dell’articolo.

Potrebbe essere facile ragionare così:

«Sono deployer, quindi devo applicare tutto l’articolo 26 dell’AI Act.»

Non è corretto.

L’articolo 26 disciplina specificamente gli obblighi dei deployer di sistemi di IA ad alto rischio.

Perciò occorre rispettare l’ordine logico:

SONO DEPLOYER? ↓ QUALE SISTEMA STO UTILIZZANDO? ↓ QUAL È LA SUA FINALITÀ PREVISTA? ↓ È UN SISTEMA AD ALTO RISCHIO? ↓ QUALI OBBLIGHI SI APPLICANO A QUEL CASO?

La qualificazione soggettiva e la classificazione del sistema sono due problemi diversi.

Un avvocato può essere deployer di un sistema che non è ad alto rischio.

Essere deployer non trasforma automaticamente il sistema utilizzato in un sistema ad alto rischio.

Un normale assistente generativo dello studio legale è quindi “high-risk”?

Non necessariamente.

L’AI Act non classifica come ad alto rischio qualsiasi sistema utilizzato da un avvocato.

L’Allegato III contempla, nel settore dell’amministrazione della giustizia, determinati sistemi destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assisterla nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a un caso concreto.

Questa previsione non significa che qualsiasi impiego dell’IA da parte di un avvocato sia automaticamente high-risk.

È necessario guardare alla finalità prevista e alla fattispecie normativa concretamente applicabile.

La distinzione sarà fondamentale quando affronteremo l’IA nella giustizia digitale.

Se il sistema è ad alto rischio, il ruolo del deployer diventa molto più impegnativo

Quando effettivamente ricorrono le condizioni per classificare il sistema come high-risk, l’articolo 26 introduce obblighi specifici.

Tra questi figurano, secondo il caso:

uso conforme alle istruzioni;

misure tecniche e organizzative appropriate;

sorveglianza umana affidata a persone con competenza, formazione, autorità e sostegno necessari;

controllo sui dati di input nei limiti previsti;

monitoraggio del funzionamento;

gestione di rischi e incidenti;

conservazione dei log quando ricorrono le condizioni normative;

cooperazione con le autorità.

Il testo consolidato vigente conferma espressamente, ad esempio, che la supervisione deve essere affidata a persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione, autorità e supporto.

È il motivo per cui il nostro futuro articolo sul controllo umano non potrà limitarsi allo slogan “human in the loop”.

Dovrà spiegare chi controlla, con quali competenze, con quali poteri e in quale punto del processo.

Ma il deployer può diventare provider?

Qui il problema diventa più interessante.

La risposta è:

in determinate circostanze, sì.

Ma dobbiamo evitare una generalizzazione.

L’articolo 25 dell’AI Act disciplina le responsabilità lungo la catena del valore dei sistemi di IA ad alto rischio.

In tale contesto, anche un deployer, un distributore, un importatore o un altro terzo può essere considerato provider se ricorrono le condizioni previste dalla disposizione.

Tra queste:

1. apporre il proprio nome o marchio su un sistema high-risk già immesso sul mercato o messo in servizio;

2. apportare una modifica sostanziale a un sistema high-risk già immesso sul mercato o messo in servizio, mantenendone la natura high-risk;

3. modificare la finalità prevista di un sistema già immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale da trasformarlo in un sistema high-risk.

Il regolamento (UE) 2026/1744, entrato nel quadro vigente nel luglio 2026, ha inoltre rafforzato alcuni aspetti della cooperazione tra il fornitore iniziale e il nuovo fornitore, prevedendo, nei casi pertinenti, disponibilità di documentazione tecnica, comunicazione delle limitazioni note e accesso tecnico mirato.

Quindi:

DEPLOYER non significa RUOLO IMMUTABILE

Il comportamento concreto lungo il ciclo di vita del sistema può modificare la qualificazione.

Personalizzare un sistema significa diventare automaticamente provider?

No.

Anche questa equivalenza sarebbe troppo semplice.

Configurare un account, predisporre un prompt, creare istruzioni personalizzate o utilizzare funzioni messe a disposizione dal servizio non significa automaticamente diventare provider ai sensi dell’AI Act.

Bisogna capire che cosa è stato realmente modificato.

La domanda non è:

«Ho personalizzato l’IA?»

La domanda corretta è:

«Che cosa ho modificato, con quale effetto sul sistema, sulla sua finalità e sulla sua qualificazione normativa?»

La nozione di modifica sostanziale dell’articolo 3 richiede elementi precisi: la modifica deve incidere sulla conformità del sistema ai requisiti pertinenti oppure comportare una modifica della finalità prevista per cui il sistema era stato valutato.

Una semplice personalizzazione dell’esperienza d’uso e una modifica sostanziale del sistema sono concetti diversi.

E se lo studio costruisce una propria applicazione sopra un modello?

Qui entriamo in una zona differente.

Supponiamo che uno studio non si limiti più a utilizzare un servizio già pronto.

Prende un modello disponibile tramite API e costruisce una propria applicazione:

modello esterno ↓ software dello studio ↓ interfaccia propria ↓ funzioni proprie ↓ sistema destinato a determinati utenti

A questo punto non possiamo più concludere automaticamente:

«Lo studio è soltanto deployer.»

L’articolo 3 dell’AI Act contiene anche la figura del fornitore a valle, ossia il provider di un sistema di IA che integra un modello di IA, compreso un modello fornito da un altro soggetto.

La Commissione europea evidenzia proprio il ruolo dei downstream providers nella catena GPAI: i fornitori dei modelli devono mettere a loro disposizione informazioni che consentano di comprenderne capacità e limiti e di adempiere ai propri obblighi.

Questa distinzione diventerà sempre più importante con agenti, RAG, API e sistemi costruiti internamente.

Usare un’API non significa però automaticamente essere provider

Anche qui dobbiamo evitare scorciatoie.

L’uso di un’API descrive una modalità tecnica di accesso.

Non determina da solo il ruolo giuridico.

Un soggetto può utilizzare un’API semplicemente come componente di un processo interno.

Oppure può utilizzarla per costruire e mettere a disposizione un vero sistema di IA proprio.

Sono situazioni differenti.

Per qualificare il ruolo occorre osservare almeno:

CHI HA COSTRUITO IL SISTEMA?

CHI NE HA DEFINITO LA FINALITÀ?

CHI LO METTE A DISPOSIZIONE?

CON QUALE NOME O MARCHIO?

QUALI COMPONENTI SONO STATE INTEGRATE?

QUALI MODIFICHE SONO STATE APPORTATE?

CHI CONTROLLA IL SISTEMA NELL’UTILIZZO CONCRETO?

È ancora una volta il comportamento effettivo a prevalere sulle etichette.

Un esempio nello studio legale

Immaginiamo tre situazioni.

Caso A — l’avvocato utilizza un servizio generativo commerciale

Carica un documento, impartisce istruzioni, riceve un output e lo verifica.

Lo scenario tipico è:

PROVIDER DEL SISTEMA → AVVOCATO DEPLOYER

Caso B — lo studio configura un ambiente professionale

Imposta istruzioni, permessi, utenti e procedure interne utilizzando funzionalità previste dal servizio.

La personalizzazione non determina di per sé il passaggio a provider.

Resta necessario verificare che cosa sia stato effettivamente realizzato.

Caso C — lo studio costruisce e mette a disposizione un proprio sistema basato su un modello esterno

Il modello viene integrato con software, interfaccia, retrieval, strumenti e funzioni sviluppate o fatte sviluppare dallo studio.

Qui può emergere una diversa posizione nella catena del valore, compresa quella di provider a valle, se ricorrono gli elementi della definizione normativa.

La progressione è evidente:

USARE

non equivale a

INTEGRARE

che non equivale a

SVILUPPARE E METTERE A DISPOSIZIONE UN SISTEMA

Perché questa distinzione interessa davvero l’avvocato

Perché dal ruolo dipendono le domande successive.

Se sono deployer devo domandarmi, tra l’altro:

quale sistema utilizzo;

quale finalità ha;

quali dati vi inserisco;

quali obblighi specifici si applicano;

come esercito il controllo umano;

quali istruzioni devo rispettare;

quali informazioni devo fornire;

quali evidenze devo conservare.

Se invece divento provider, anche a valle, il quadro può mutare radicalmente.

Per questo la governance dello studio dovrebbe partire sempre da una domanda apparentemente banale:

“CHE RUOLO ABBIAMO?”

prima di chiedersi:

“CHE COSA DOBBIAMO FARE?”

Deployer non significa irresponsabile utilizzatore finale

C’è infine un errore culturale da evitare.

La parola deployer potrebbe far pensare a un soggetto passivo:

“Il produttore ha costruito il sistema; io mi limito a usarlo.”

Non è così.

L’AI Act assegna anche al deployer una posizione autonoma nella governance e trasparenza.

E per il professionista italiano interviene inoltre l’articolo 13 della legge n. 132/2025.

L’IA rimane uno strumento di supporto.

La prestazione professionale rimane governata dall’essere umano.

Per l’avvocato la catena dovrebbe quindi essere:

SCELGO LO STRUMENTO ↓ COMPRENDO IL MIO RUOLO ↓ CONOSCO CAPACITÀ E LIMITI ↓ PROTEGGO DATI E RISERVATEZZA ↓ VERIFICO L’OUTPUT ↓ INFORMO IL CLIENTE QUANDO E COME RICHIESTO ↓ DECIDO PERSONALMENTE

Essere deployer non significa trasferire alla macchina la prestazione professionale.

Significa essere il soggetto che governa professionalmente l’uso del sistema.

Le cinque regole da ricordare

1. L’AVVOCATO CHE USA PROFESSIONALMENTE UN SISTEMA DI IA È NORMALMENTE DEPLOYER

quando utilizza il sistema sotto la propria autorità e ricorrono gli elementi dell’articolo 3 AI Act.

2. DEPLOYER ≠ PROVIDER

sono ruoli distinti nella catena dell’IA.

3. DEPLOYER ≠ AUTOMATICAMENTE DEPLOYER DI UN SISTEMA HIGH-RISK

prima deve essere classificato il sistema e valutata la finalità prevista.

4. PERSONALIZZARE ≠ AUTOMATICAMENTE DIVENTARE PROVIDER

occorre verificare natura ed effetti della modifica.

5. IL RUOLO PUÒ CAMBIARE

integrazione, sviluppo, messa a disposizione, modifica della finalità e, nei casi disciplinati dall’articolo 25, modifica sostanziale possono cambiare la posizione giuridica del soggetto.

Il punto essenziale

L’AI Act non ci chiede semplicemente:

“Usi l’intelligenza artificiale?”

Ci chiede qualcosa di molto più preciso:

CHI SEI NELLA CATENA DELL’IA?

E questa domanda viene prima degli obblighi.

Per uno studio legale il metodo corretto diventa quindi:

SISTEMA UTILIZZATO ↓ FINALITÀ ↓ RUOLO ↓ CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ↓ OBBLIGHI APPLICABILI ↓ GOVERNANCE PROFESSIONALE

È questo il passaggio che trasforma l’uso occasionale dell’intelligenza artificiale in un utilizzo professionale consapevole.

E apre immediatamente la domanda successiva:

se l’avvocato utilizza l’IA come deployer, che cosa deve dire al cliente?

Sarà il nodo dedicato all’informazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella prestazione professionale.

Fonti principali


Continua il percorso HUMAIURIS

Informazione al cliente sull’uso dell’IALab modello CNF