Cass. pen. n. 23006/2026, allucinazioni informatiche e dovere dell’avvocato di verificare le fonti
IN BREVE
La Cassazione penale n. 23006/2026 riguarda un ricorso contenente precedenti presentati in modo non veritiero o non pertinente e ribadisce il dovere professionale di controllare le fonti utilizzate.
L’errore può consistere non soltanto in una sentenza inesistente, ma anche nell’attribuzione a una decisione reale di un principio che non contiene.
L’uso dell’intelligenza artificiale non elimina la colpa del professionista: chi redige e sottoscrive l’atto conserva il controllo e la responsabilità della verifica.
Un avvocato utilizza nel ricorso per cassazione tre precedenti apparentemente favorevoli alla propria tesi. Le sentenze hanno un numero, una sezione e una data. Nell’atto compaiono persino, tra virgolette e in corsivo, principi di diritto attribuiti alla Corte di cassazione. A una prima lettura tutto sembra normale. Il problema emerge quando quei precedenti vengono controllati: le decisioni richiamate non hanno affermato i principi che il ricorso attribuisce loro e non riguardano realmente la questione giuridica per la quale sono state citate.
È su questa vicenda che interviene la Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 23006, depositata il 22 giugno 2026, utilizzando un'espressione destinata probabilmente a rimanere nel lessico della giustizia digitale: “allucinazione informatica”. Ma ridurre la decisione a una sentenza sulle allucinazioni dell'intelligenza artificiale sarebbe fuorviante. Il punto giuridicamente più importante è un altro: chi utilizza l'IA nella preparazione di un atto professionale conserva il controllo dell'atto e il dovere di verificare le fonti che decide di utilizzare. Corte di Cassazione
Che cosa era successo
La vicenda processuale nasce da un incidente di esecuzione relativo alla revoca di un ordine di demolizione. La Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'istanza sulla base di autonome ragioni. Contro l'ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione e, per sostenere una delle censure, il ricorso richiamava tre precedenti della Suprema Corte.
È proprio verificando quei precedenti che la Cassazione individua l'anomalia. Le decisioni indicate corrispondevano, almeno in parte, a pronunce realmente esistenti, ma sezione, riferimenti e soprattutto principi loro attribuiti risultavano alterati o non pertinenti. La sentenza precisa che nessuno dei precedenti si occupava della specifica questione giuridica per la quale era stato invocato e che i principi presentati nel ricorso come provenienti dalla Cassazione non erano stati in realtà affermati da quelle pronunce.
Questo particolare è importante perché ci permette di evitare una semplificazione.
ALLUCINAZIONE GIURIDICA ≠ NECESSARIAMENTE SENTENZA COMPLETAMENTE INVENTATA
Il problema può essere più insidioso: una decisione può esistere davvero, mentre il principio che le viene attribuito è inesistente, deformato o non pertinente. È esattamente uno dei rischi che abbiamo già incontrato quando abbiamo spiegato tecnicamente le allucinazioni degli LLM. Corte di Cassazione
La Cassazione dice che quelle sentenze sono state inventate dall’IA?
Qui occorre essere precisi. La Corte parla di un «evidente fenomeno di allucinazione informatica» e successivamente di precedenti probabilmente riconducibili all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Non è però questo il punto sul quale si fonda il principio giuridico più importante della decisione.
Non occorre infatti dimostrare quale modello sia stato utilizzato, quale prompt sia stato scritto o quale processo tecnico abbia generato l'errore per comprendere il problema processuale. Ciò che conta è che nell'atto sottoscritto dal difensore siano state utilizzate come fonti giuridiche decisioni o principi senza il necessario controllo.
La distinzione è quindi essenziale:
COME È STATO GENERATO L'ERRORE → problema tecnico e fattuale
CHI UTILIZZA LA FONTE NELL'ATTO → problema professionale e processuale
L'IA spiega, eventualmente, l'origine dell'errore. Non trasferisce sulla macchina la responsabilità dell'utilizzo professionale dell'informazione.
Il vero principio della sentenza
La Cassazione afferma che il richiamo, nel ricorso, di precedenti inesistenti o “allucinati” costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità quando emerga la mancanza del controllo professionale sulla veridicità e sulla pertinenza delle fonti.
Il passaggio successivo è ancora più importante. Secondo la Corte, l'impiego dell'intelligenza artificiale non esclude la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva il controllo dell'atto e la responsabilità della sua conformità ai necessari canoni professionali.
La regola che possiamo ricavare è molto semplice:
IA NELLA REDAZIONE ≠ TRASFERIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ
e, più concretamente:
FONTE PROPOSTA DALL'IA → VERIFICA DEL PROFESSIONISTA → EVENTUALE UTILIZZO NELL'ATTO
La Cassazione non costruisce quindi una zona nella quale l'errore dell'intelligenza artificiale diventa automaticamente errore scusabile. Al contrario, nel caso esaminato considera proprio la mancanza del controllo umano un elemento rilevante nella valutazione della colpa. Corte di Cassazione
Perché la falsa giurisprudenza è considerata particolarmente grave
La Corte distingue implicitamente questo problema dalla semplice debolezza di un'argomentazione. Un avvocato può proporre una tesi che il giudice non condivide; può interpretare diversamente una disposizione; può richiamare un precedente che il giudice ritiene non decisivo. Questo appartiene alla normale dialettica processuale.
Presentare come precedente della Cassazione un principio che quella decisione non ha mai affermato pone invece un problema differente. Secondo la sentenza, l'allegazione di precedenti inesistenti o alterati incide sul corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e compromette l'affidabilità minima che deve accompagnare gli atti difensivi. Per questo la Corte ravvisa un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza del ricorso. Corte di Cassazione
È un passaggio che merita di essere fissato:
TESI GIURIDICA DISCUTIBILE ≠ FONTE GIURIDICA INVENTATA O ALTERATA
Nel primo caso discutiamo dell'interpretazione del diritto. Nel secondo viene meno il presupposto fattuale dell'argomentazione: si attribuisce a una fonte autorevole qualcosa che quella fonte non dice.
Perché entra in gioco l’art. 616 c.p.p.
La decisione diventa ancora più significativa quando affronta le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso. L'art. 616 c.p.p. disciplina le spese e la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità. La disposizione consente di graduare la somma tenendo conto della causa di inammissibilità.
La Cassazione richiama inoltre la fondamentale Corte costituzionale n. 186/2000, che ha escluso l'automatismo della condanna alla Cassa delle ammende quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nel caso del ricorso contenente i precedenti “allucinati”, la Terza Sezione percorre però la strada opposta: considera l'omessa verifica un elemento indicativo di una colpa più intensa e determina in 5.000 euro la somma da versare alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali. Corte di Cassazione
Il ragionamento può essere rappresentato così:
RICORSO INAMMISSIBILE → VALUTAZIONE DELLA COLPA → OMESSA VERIFICA DELLE FONTI → MAGGIORE INTENSITÀ DELLA COLPA → INCIDENZA SULLA SANZIONE EX ART. 616 C.P.P.
Attenzione però a un punto fondamentale: la sentenza non afferma che ogni errore prodotto dall'IA comporti automaticamente 5.000 euro di sanzione, né che l'utilizzo dell'IA determini di per sé l'inammissibilità del ricorso.
La decisione riguarda il caso concreto e collega la maggiore sanzione alla causa di inammissibilità e alla valutazione della condotta colposa riscontrata.
La Cassazione vieta agli avvocati di usare l’intelligenza artificiale?
No. Una simile conclusione non trova fondamento nella decisione.
La Cassazione non afferma che l'avvocato non possa utilizzare un LLM, non vieta l'IA nella redazione degli atti e non stabilisce che un testo assistito dall'intelligenza artificiale sia per questo meno valido. Il problema individuato dalla Corte riguarda l'assenza del controllo professionale sull'output che viene trasformato in contenuto dell'atto processuale.
Possiamo quindi formulare un'altra distinzione:
USO DELL'IA ≠ ILLECITO
USO DELL'IA ≠ ESONERO DALLA VERIFICA
Questo è perfettamente coerente anche con il quadro legislativo italiano successivo. L'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 ammette l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali per attività strumentali e di supporto, mantenendo la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.
La norma non costruisce dunque un modello di professionista che deve rinunciare alla tecnologia. Costruisce, piuttosto, un modello nel quale la tecnologia rimane strumentale rispetto alla prestazione intellettuale umana.
Il collegamento con la legge professionale forense
Il principio espresso dalla Cassazione non vive isolato. L'art. 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel disciplinare i doveri dell'avvocato, stabilisce che la professione deve essere esercitata, tra l'altro, con diligenza e competenza, oltre che con indipendenza, lealtà, probità, dignità e decoro.
Non serve quindi inventare un nuovo e autonomo “dovere deontologico anti-allucinazione”. Il problema può essere ricondotto ai doveri professionali che già governano l'attività dell'avvocato, mentre l'uso dell'intelligenza artificiale modifica il contesto tecnico nel quale tali doveri devono essere concretamente esercitati.
Anche la giurisprudenza sulla responsabilità professionale continua a valutare la prestazione dell'avvocato alla luce della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, secondo comma, c.c., rapportata alla natura dell'attività svolta e alle circostanze concrete. La tecnologia cambia gli strumenti; non elimina il parametro della diligenza professionale.
Qui dobbiamo però mantenere distinti i piani:
EFFETTO PROCESSUALE
→ dipende dalle norme del processo e dalla fattispecie concreta;
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
→ richiede i relativi presupposti, compresi inadempimento, danno e causalità;
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
→ richiede la verifica delle specifiche norme deontologiche e della concreta condotta.
La sentenza n. 23006/2026 riguarda direttamente il primo piano. Non dobbiamo trasformarla automaticamente in una pronuncia di responsabilità civile o disciplinare dell'avvocato.
E la deontologia?
Anche qui è necessario evitare scorciatoie.
Dal fatto che la Cassazione abbia ravvisato una condotta processualmente colposa non possiamo dedurre automaticamente che sia stato accertato un illecito disciplinare. Sono giudizi differenti, governati da regole differenti.
È però evidente che la vicenda intercetta principi centrali della professione forense: competenza, diligenza, correttezza dell'attività professionale e responsabilità dell'avvocato per il lavoro che presenta come proprio.
La ricerca effettuata nella giurisprudenza CNF non giustifica, allo stato, la formulazione di una regola del tipo:
“utilizzare IA senza verificare = automaticamente illecito disciplinare tipizzato”.
Una simile affermazione sarebbe troppo forte.
Possiamo invece affermare qualcosa di più rigoroso: l'utilizzo dell'IA non sottrae la condotta dell'avvocato alla legge professionale e alle regole deontologiche, e l'eventuale rilevanza disciplinare deve essere valutata sulla base della concreta condotta e delle disposizioni effettivamente applicabili.
È una differenza piccola soltanto in apparenza. Per HUMAIURIS è fondamentale distinguere sempre:
NORMA → INTERPRETAZIONE → APPLICAZIONE AL CASO → BEST PRACTICE
senza trasformare una buona pratica professionale in un obbligo giuridico che il legislatore non ha previsto.
Che cosa deve verificare davvero l’avvocato?
La sentenza ci permette di andare oltre il semplice comando «controlla le fonti». Nel lavoro giuridico la verifica non consiste soltanto nel digitare il numero della sentenza e vedere se esiste.
Una verifica professionale dovrebbe almeno consentire di stabilire se la decisione esiste realmente, se numero, data e sezione sono corretti, se il passaggio attribuito alla pronuncia è effettivamente presente, se il principio viene rappresentato fedelmente e se quella decisione è pertinente rispetto alla questione per la quale intendiamo utilizzarla.
E c'è un ulteriore passaggio che diventerà importante nella nostra opera: occorre verificare anche se l'orientamento sia ancora attuale e come quella pronuncia si collochi nella giurisprudenza successiva.
Possiamo quindi passare da:
“L'IA MI HA DATO UNA SENTENZA”
a:
ESISTE? → DICE DAVVERO QUESTO? → È PERTINENTE? → È ATTUALE? → POSSO UTILIZZARLA?
Questo non significa che l'avvocato debba diffidare pregiudizialmente dell'intelligenza artificiale. Significa che deve utilizzare lo strumento nel punto della catena professionale nel quale può essere utile, senza attribuirgli il compito che rimane proprio del professionista.
E se utilizziamo un sistema RAG?
Qui il collegamento con il nostro percorso tecnico diventa particolarmente interessante. Abbiamo appena visto che un sistema RAG può recuperare documenti esterni prima di consentire al modello di generare la risposta. Se il sistema recupera una sentenza realmente esistente, il rischio di una citazione completamente inventata può ridursi.
Ma questo non chiude il problema.
La sentenza recuperata potrebbe essere non pertinente, superata, riferita a una fattispecie differente oppure utilizzata dal modello per sostenere una conclusione che non contiene.
Perciò:
RAG ≠ VERIFICA GIURIDICA
e:
SENTENZA RECUPERATA ≠ PRINCIPIO CORRETTAMENTE UTILIZZATO
Il RAG può migliorare il processo di ricerca. Non trasferisce sul sistema il giudizio professionale sulla fonte.
Una regola che va oltre le allucinazioni
È forse questo il contributo più importante della sentenza n. 23006/2026. Il caso nasce da un problema particolarmente evidente — precedenti e principi giurisprudenziali alterati — ma il ragionamento ci aiuta a comprendere una regola più generale sull'utilizzo professionale dell'intelligenza artificiale.
L'avvocato può servirsi dell'IA per cercare, organizzare, confrontare, sintetizzare e assisterlo nella redazione. Ma quando decide di inserire un'affermazione, una norma o una sentenza nell'atto che sottoscrive, quella informazione entra nella sfera della sua attività professionale.
La macchina può averla proposta.
Il professionista ha deciso di utilizzarla.
È in questo passaggio che l'approccio antropocentrico smette di essere uno slogan e diventa metodo di lavoro:
IA → SUPPORTA
AVVOCATO → CONTROLLA
AVVOCATO → VALUTA
AVVOCATO → DECIDE
AVVOCATO → RISPONDE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Da ricordare
ALLUCINAZIONE INFORMATICA ≠ DIVIETO DI UTILIZZARE L'IA
USO DELL'IA ≠ ESONERO DALLA VERIFICA
SENTENZA ESISTENTE ≠ PRINCIPIO CORRETTAMENTE ATTRIBUITO
FONTE ESISTENTE ≠ FONTE PERTINENTE
COLPA PROCESSUALE ≠ AUTOMATICAMENTE ILLECITO DISCIPLINARE
RAG ≠ VERIFICA GIURIDICA
La lezione della Cassazione può essere condensata in una formula:
L'IA PUÒ PROPORRE LA FONTE → L'AVVOCATO LA VERIFICA → SOLO DOPO DECIDE SE UTILIZZARLA
Non perché l'intelligenza artificiale debba essere esclusa dalla professione forense, ma per la ragione opposta: se vogliamo utilizzarla seriamente nel lavoro dell'avvocato, dobbiamo sapere dove termina l'automazione e dove comincia la responsabilità professionale.
Continua il percorso
Allucinazioni → RAG → Verifica delle fonti e diligenza professionale → Lab modello CNF