DIRITTO & AI · IA NELLA GIUSTIZIA
L’intelligenza artificiale può assistere il lavoro giudiziario, ma non può diventare il luogo invisibile nel quale si formano interpretazione, valutazione della prova e decisione. La linea di confine non coincide con l’uso o il non uso della tecnologia. Dipende dalla funzione concretamente affidata al sistema, dalla sua capacità di incidere sull’esito e dalla qualità del controllo umano.
IN BREVE
Il giudice può servirsi dell’IA come strumento di ricerca, organizzazione, confronto e preparazione. Restano però riservate al magistrato l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione del provvedimento. Il controllo deve essere reale, informato e documentabile. Un testo plausibile prodotto dalla macchina non può sostituire il percorso autonomo che conduce alla decisione e alla sua motivazione.
La riserva di decisione umana
Il punto di partenza è l’articolo 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132. La disposizione non vieta l’impiego dell’IA nell’attività giudiziaria. Separa però in modo netto il supporto tecnologico dall’esercizio della giurisdizione.
Articolo 15 — Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria
1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all’articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.
La riserva riguarda il nucleo della funzione giurisdizionale. Non sarebbe sufficiente che il magistrato firmasse un risultato generato altrove. Deve comprendere il materiale esaminato, confrontare le alternative, verificare le fonti e assumere autonomamente il ragionamento espresso nel provvedimento.
Che cosa può fare l’IA nell’ufficio giudiziario
Le raccomandazioni del CSM dell’8 ottobre 2025 hanno individuato attività di possibile supporto, purché svolte con strumenti autorizzati, modalità sicure, tracciabilità e revisione umana. Vi rientrano la ricerca dottrinale, la sintesi di provvedimenti ostensibili, l’organizzazione del lavoro, il confronto di documenti, la produzione di tabelle e grafici, la revisione linguistica e alcune attività seriali a bassa complessità.
L’elenco non equivale a un’autorizzazione generale. Una ricerca giurisprudenziale può apparire neutra, ma il sistema che ordina i risultati, privilegia determinate pronunce o suggerisce un orientamento può influenzare la successiva valutazione. La funzione effettiva conta più dell’etichetta del prodotto.

Leggi lo schema in formato testuale
- L’IA può supportare ricerca e organizzazione, sintesi e confronto, attività amministrative e preparazione sotto controllo umano.
- L’IA non può sostituire interpretazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, adozione del provvedimento e responsabilità del magistrato.
L’aggiornamento del CSM del 22 luglio 2026
Il quadro non si è fermato alla delibera del 2025. Il CSM ha aggiornato le raccomandazioni il 22 luglio 2026, nel passaggio alla piena applicazione dell’AI Act. L’aggiornamento ribadisce che spetta al Ministero della giustizia individuare e autorizzare i sistemi utilizzabili negli uffici giudiziari e insiste su condizioni operative capaci di impedire che l’assistenza diventi sostituzione cognitiva del magistrato.
Ne deriva una regola semplice. Non basta dichiarare che l’essere umano rimane responsabile. Occorre progettare il procedimento di utilizzo affinché il magistrato possa realmente interrompere, correggere e disattendere l’output, ricostruendo il percorso seguito e verificando le fonti impiegate.
Il confine tracciato dall’AI Act
L’Allegato III, punto 8, lettera a), dell’AI Act include fra i sistemi ad alto rischio quelli destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assisterla nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, nonché quelli impiegati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie.
Non ogni applicazione collocata in un tribunale è tuttavia automaticamente ad alto rischio. L’articolo 6, paragrafo 3, considera la concreta incidenza sui diritti fondamentali e sul risultato del processo decisionale. Assume rilievo se il sistema svolge soltanto un compito procedurale ristretto, migliora un’attività umana già completata, rileva schemi senza sostituire la valutazione o prepara un’attività che sarà sottoposta a effettiva supervisione umana. La valutazione deve essere documentata e non può essere ridotta a una formula astratta.
Motivazione e divieto di una scatola nera decisoria
La motivazione non è la veste linguistica della decisione. È la rappresentazione controllabile del rapporto fra fatti, prove, regole e conclusione. Un sistema generativo potrebbe produrre una motivazione formalmente elegante anche quando le premesse siano incomplete, le fonti inesistenti o il ragionamento incompatibile con il fascicolo.
Per questo l’impiego dell’IA non può trasformare la motivazione in una razionalizzazione successiva di un risultato suggerito dalla macchina. Il giudice deve poter spiegare perché ha attribuito un determinato significato alla norma, quale peso ha assegnato alle prove e come ha risolto le alternative interpretative. La responsabilità resta personale proprio perché personale deve rimanere il giudizio.
Contraddittorio e diritto di difesa
Quando lo strumento incide materialmente sulla ricostruzione del fatto o sull’applicazione della legge, emerge una questione ulteriore. Le parti devono poter comprendere e contestare gli elementi che hanno concorso alla decisione. L’opacità tecnica non può comprimere il contraddittorio né creare una fonte di convincimento sottratta al confronto processuale.
Non ogni uso meramente organizzativo richiede una comunicazione nel singolo procedimento. Diverso è il caso in cui l’output orienti la selezione delle fonti, la lettura delle prove o la soluzione della controversia. In tale ipotesi conoscibilità, tracciabilità e possibilità di contestazione diventano garanzie sostanziali, da valutare secondo funzione, intensità dell’incidenza e disciplina applicabile.
Una verifica concreta prima dell’uso
- Il sistema è stato individuato o autorizzato dall’autorità competente?
- L’attività è organizzativa, preparatoria oppure incide sulla decisione?
- I dati e i documenti possono essere trattati in modo sicuro e conforme?
- L’output espone fonti verificabili e consente di ricostruire i passaggi rilevanti?
- Il magistrato può correggere, respingere e rifare autonomamente l’analisi?
- L’uso può incidere sul contraddittorio o sul diritto di difesa?
- La valutazione e i controlli sono documentati in modo proporzionato?
Perché interessa anche l’avvocato
La disciplina non riguarda soltanto l’organizzazione interna degli uffici. L’avvocato deve saper riconoscere quando uno strumento tecnologico può avere inciso sulla formazione del provvedimento, quali informazioni siano necessarie per esercitare il diritto di difesa e quando chiedere chiarimenti, accesso, verificazione tecnica o contraddittorio. La competenza informatica diventa così una componente della capacità processuale.
Per comprendere i limiti tecnici degli output è utile il percorso AI Literacy. Sul rischio di riferimenti inesistenti si veda anche l’approfondimento dedicato alle sentenze inventate dall’IA.